Legislazione borbonica e omosessualità: quanto era lecito a Napoli era reato a Torino

Legislazione Borbonica: l'omosessualità non era reato

Ruggero Guarini sul sito de Il Tempo, pubblica un interessante excursus storico sulla legislazione borbonica in tema di omosessualità.

Riportiamo alcuni passi senza ulteriore commento.

le leggi sull’omosessualità vigenti nel Regno delle Due Sicilie erano le più illuminate dell’Italia pre-unitaria. Erano così illuminate che nel codice penale di quel Regno di omosessuali e omosessualità non si faceva nemmeno parola. Dei reati sessuali (stupro, sevizie, ratto, violenza su minori, oltraggio al pudore e simili) quel codice infatti si occupava prescindendo del tutto dal sesso dei soggetti. Si presupponeva, quindi, che l’appartenenza del colpevole di un reato sessuale allo stesso sesso della sua vittima fosse, dal punto di vista penale, un particolare del tutto irrilevante. In quel regno reazionario e bacchettone i rapporti sessuali fra persone dello stesso sesso non erano insomma proibiti. E poiché tutto ciò che non è espressamente proibito è implicitamente permesso, ne consegue che quei rapporti erano considerati assolutamente normali e leciti. Tutt’altra aria tirava in Piemonte e in Sardegna. Nel codice penale dell’illuminato Regno di Sardegna l’omosessualità era considerata un crimine in quanto tale. Un suo articolo – il 425 – puniva gli atti omosessuali su querela di parte o in caso di pubblico scandalo. È perciò legittimo supporre che quando nacque l’Italia Una, e con essa l’esigenza di imporre il codice sabaudo in tutto il territorio nazionale, tutti gli omosessuali, noti o velati, del nostro Mezzogiorno dovettero temere che per loro il Risorgimento fosse stato una fregatura. Quel timore però durò poco. Giacché il trapianto di quell’articolo riuscì dappertutto fuorché nell’ex Regno delle due Sicilie. Al momento di promulgarvi il «nuovo» codice esso fu infatti abrogato. Evidentemente sembrò incompatibile coi costumi delle popolazioni meridionali, avvezze da secoli a considerare l’omoerotia un elemento quasi naturale della vita quotidiana. E così si giunse a questo paradosso: la pratica omosessuale fra adulti consenzienti era un crimine a Torino ma non a Napoli, a Milano ma non a Bari, a Bologna ma non a Cosenza, a Cagliari ma non a Palermo. Insomma soltanto nel nostro arretratissimo Sud, comprese le sue campagne, presumibilmente care, come ai tempi Virgilio, ai Coridoni e agli Alexi, potevano coltivare i loro gusti erotici senza nessun timore di denunce, condanne e arresti. (iltempo.it)

Questo post lo avevo pubblicato il 23 febbraio del 2013.  Gigi di Fiore, sul proprio blog, ha poi ripreso questa parte della legislazione borbonica commentandola:
La cultura repressivo-bacchettona si estese. Quando si trattò di estendere il codice penale piemontese nel resto d’Italia, al Sud ci furono opposizioni. Il quarto governo luogotenenziale a Napoli costituì una commissione nel febbraio 1861. Doveva armonizzare il codice napoletano del 1819 con quello torinese del 1859. Sull’omosessualità prevalse l’orientamento di tolleranza del codice firmato da Ferdinando I di Borbone.La proposta della commissione, su 38 articoli, riconobbe le norme napoletane “più opportune e realistiche”.
La tolleranza venne ben presto messa da parte. Prosegue di Fiore:
Quando, dopo la proclamazione del regno d’Italia nel 1861, si accentrò il governo a Torino, si tornò a discutere di unificazione delle norme penali in tutta la penisola. I confronti durarono anni ed è poco lo spazio per ricordarli tutti. Sull’omosessualità, si pensò solo di modificare, accettandolo, l’articolo 425 piemontese.Ecco cosa, il 20 aprile 1865, dichiarò Carlo Cadorna (fratello del generale che entrò a Roma nel 1870) al Senato: “Il resto di libidine contro natura quando non siavi stata violenza, ma sia intervenuto pubblico scandalo o siavi querela dalla persona, dovrà essere punito col carcere fino a 2 anni”.